I FRINGE BENEFIT E I PREMI DI RISULTATO
FRINGE
BENEFIT
Essi consistono
nell’erogazione di beni e servizi quali corrispettivo della prestazione
lavorativa pertanto, in quanto tali, vi è la possibilità di considerare il
valore di detti compensi ai fini del calcolo degli istituti indiretti o
differiti e imponibile previdenziale e fiscale. Tali beni e servizi possono
essere erogati nel limite di 258,23 euro (art. 51 c. 3 TUIR).
In caso di
superamento della soglia, l’importo erogato sarà assoggettabile ai fini fiscali
e contributivi per l’intero importo erogato e non soltanto per la parte
eccedente.
Tra questi
rientrano:
·
Buoni acquisto e buoni carburante
·
Generi in natura prodotti dall’azienda
·
Auto in uso promiscuo
·
Alloggio concesso e pagato dall’azienda
·
Telefono e pc aziendale in uso promiscuo
·
Interessi agevolati su prestiti aziendali
In particolare per quanto riguarda
l’utilizzo dell’automobile dobbiamo fare due distinzioni:
è
Auto per
uso aziendale: la concessione non
costituisce fringe benefit, il costo è completamente a carico della ditta
è
Auto ad uso
promiscuo (privato e lavorativo): il fringe benefit in questo caso si calcola a seconda dei
seguenti criteri:
o
Auto immatricolate e concesse ante
30/06/2020: il 30% dell’importo corrispondente ad una
percorrenza annua convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo
chilometrico indicato dalle tabelle ACI
o
Auto immatricolate e concesse post
30/06/2020: percentuale del valore stabilito dalle tabelle
ACI, individuata in base al tasso di inquinamento.
·
25% per veicoli con emissioni CO2 inferiori a 60
g/Km;
·
30% per veicoli con emissioni CO2 tra 61 e 160
g/Km;
·
50% per veicoli con emissioni CO2 tra 161 e 190
g/Km;
·
60% per veicoli con emissioni CO2 superiori a
190 g/Km.
o Auto
immatricolate ante 30/06/2020 ma concesse post 30/06/2020: deve essere
fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’auto
scorporando l’utilizzo nell’interesse del datore.
Per
informazioni su altri fringe benefit si prega di inviare una mail a info@studiogambalonga.it
NORMATIVA 2024:
La Legge n. 213 del 30 dicembre
2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto, per il solo 2024, come
limite esente da imposte e contributi previdenziali:
·
2.000 € per i dipendenti con figli a carico
·
1.000 € per i dipendenti senza figli
Soltanto per l’anno 2024 si
prevede che per tutti i dipendenti l'applicazione dell'esenzione potrà
riguardare anche i rimborsi delle utenze domestiche del servizio
dell’acqua e dell’energia elettrica ed i rimborsi di spese per affitto o per
interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
PREMIO
DI RISULTATO
I premi di
produzione (anche denominati premi di risultato) hanno come scopo quello di
ridistribuire parte di ricchezza prodotta dall’azienda facendo sentire il
lavoratore più partecipe al miglioramento dell’attività aziendale.
Dopo
l’introduzione di alcune misure temporanee con l’articolo 1 commi 182-190 della
legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state previste delle misure
fiscali agevolate per le retribuzioni premiali.
Successivamente
sono state introdotte due fondamentali circolari dell’Agenzia dell’Entrate:
• Circolare n. 28/E del 15/06/2016
• Circolare n. 5/E del 29/03/2018
L’obiettivo del
legislatore è sia quello di ridurre l’onere fiscale gravante sia sul dipendente
che sul datore di lavoro, e dare rilevanza alla contrattazione aziendale o
territoriale (tale sistema di tassazione agevolata si applica anche alla
partecipazione agli utili dell’impresa).
La corresponsione
di questi premi è di ammontare variabile ed è legata ad incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili
sulla base di criteri predefiniti e oggettivi, nonché le somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
I criteri di
misurazione e verifica degli incrementi possono consistere ad esempio nell’aumento
della produzione, riduzione dei tempi di consegna, aumento del fatturato, a
seconda della volontà ed esigenze dell’azienda, a patto che il raggiungimento
sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori
numerici o di altro genere appositamente individuati.
Il premio può
avere importo variabile o fisso e anche differenziato per i dipendenti sulla
base di criteri di valorizzazione della performance individuale, a patto che
sia legato al raggiungimento di un certo obbiettivo predeterminato e verificato
e misurabile oggettivamente.
La condizione per
la detassazione è il superamento di almeno uno degli obiettivi determinati, in
caso contrario lo si può erogare lo stesso ma non sarà detassato.
Lavoratori
beneficiari
Tali premi,
erogati nel massimo di € 3.000 annui, sono sottoposti
ad imposta sostitutiva Irpef pari al 10% (5% per quelli erogati nel 2023 e
2024) a condizione che:
·
Sia percettore di reddito da lavoro subordinato
·
Soggetto in assenza di reddito
·
Il soggetto abbia avuto un reddito da lavoro
dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di
erogazione del premio. Tale reddito complessivo di 80.000 euro va calcolato:
ü escludendo redditi
soggetti a tassazione separata
ü escludendo redditi
diversi da lavoro dipendente (di cui art. 50 comma 1 lettera c bis del TUIR)
ü considerando
redditi di più rapporti di lavoro
ü considerando
eventuali pensioni ed assegni equiparati
ü considerando le
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impiegati all’estero, anche
se tali somme non sono assoggettate a tassazione italiana. È il caso del
dipendente che si trasferisce in italiana nel corso dell’anno 2024 e riceve
dalla nuova azienda un premio di produttività. Si dovranno tenere conto delle
retribuzioni acquisite nell’anno 2023 al di fuori del territorio italiano.
Alla luce di quanto sopra, possiamo affermare
che la misura richiede due tipologie di requisiti da parte del dipendente:
1) requisito
di natura qualitativa: corrisponde alla natura del reddito percepito;
2) requisito
di natura quantitativa: individuandone un limite.
Condizioni di accesso
all’agevolazione
Per poter
usufruire dell’imposta agevolata è inoltre necessario che l’erogazione del
premio avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali
sottoscritti dalle Associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o dalle loro Rappresentanze sindacali
aziendali o unitarie (RSA RSU).
Per le aziende
medio piccole che non possono sottoscrivere accordi aziendali in quanto prive
di rappresentanze sindacali interne, CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno
sottoscritto un Accordo quadro che individua uno schema di accordo
territoriale utilizzabile da queste aziende per redigere l’accordo da inserire
nel regolamento aziendale, con il quale possono prevedere e regolamentare
l’erogazione dei premi di risultato.
Gli accordi
devono essere depositati telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione sul sito Clic Lavoro (se
non viene fatto, per usufruire dell’agevolazione basta che sia depositato al
momento dell’erogazione del premio, ma viene comunque erogata una sanzione per
tardiva presentazione).
Altro requisito
idoneo all’utilizzo dell’agevolazione è che alla fine del periodo definito
dall'accordo collettivo si possa misurare un incremento di almeno uno degli
indicatori prescelti. La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione
di secondo livello e può essere annuale, infrannuale, ultrannuale.
Le somme detassate
non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e quindi
non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta e ai fini
del calcolo del trattamento integrativa ecc.., ma rientrano per esempio nel
calcolo ISEE.
Esempio
pratico
Ai fini di rendere
più evidente il risparmio dato dalla normativa, ipotizziamo il calcolo
dell’importo netto che percepisce il dipendente a fronte del corrispettivo di
un premio di risultato pari ad € 1.000,00 lordi:
Totale Premio
lordo |
1.000,00 € |
Contributi INPS c/dipendente |
92,00 € |
Imponibile
imposta sostitutiva |
908,00 € |
Aliquota imposta sostitutiva |
5% |
Tassazione IRPEF |
45,40 € |
Totale
netto in busta |
862,60 € |
La
conversione dei premi di risultato in welfare
E’ utile
ricordare come la Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto il concetto di
“welfare negoziale”, ovvero la possibilità di prevedere direttamente
nell'accordo la conversione dei premi di risultato, quale facoltà del
lavoratore, in servizi di welfare.
Se
espressamente previsto nell’accordo aziendale o territoriale (e solo in questo
caso altrimenti non sarebbe possibile), il lavoratore può sostituire il premio
con le somme e i valori rientranti nel welfare, in modo tale da evitare
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.
La sostituzione
può essere anche parziale, in questo caso la parte di premio non sostituita è
assoggettata all’imposta sostitutiva.
La
trasformazione dei beni e/o servizi dovrà essere effettuata secondo il
principio del valore normale.
Nel caso in cui si
converta l’importo previsto dal premio in somme versate ai fondi di previdenza
complementare e alle casse di assistenza sanitaria integrative, questo non
concorre al raggiungimento dei limiti previsti (pari rispettivamente a 5.164,57
euro e a 3.615,20 euro) al fine dell’esenzione da tasse e contributi.
Il contributo di
solidarietà del 10% è dovuto dal datore di lavoro anche sulle somme versate ai
fondi di previdenza complementare e alle casse di assistenza sanitaria
integrative in sostituzione del premio di risultato detassabile.
Partecipazione
agli utili
Il comma 182 della
Legge di Stabilità 2016 prevede che il premio di risultato posso essere erogato
anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Si tratta di parte
degli utili netti risultati dal bilancio dell’impresa regolarmente approvato e
pubblicato.
Qualora si prevede che il premio di risultato sia corrisposto sia sottoforma di utile che di premio, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva si dovrà guardare la somma dei due importi.
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