I FRINGE BENEFIT E I PREMI DI RISULTATO

  • 15 Aprile 2024
  • Approfondimenti

FRINGE BENEFIT

 

Essi consistono nell’erogazione di beni e servizi quali corrispettivo della prestazione lavorativa pertanto, in quanto tali, vi è la possibilità di considerare il valore di detti compensi ai fini del calcolo degli istituti indiretti o differiti e imponibile previdenziale e fiscale. Tali beni e servizi possono essere erogati nel limite di 258,23 euro (art. 51 c. 3 TUIR).

In caso di superamento della soglia, l’importo erogato sarà assoggettabile ai fini fiscali e contributivi per l’intero importo erogato e non soltanto per la parte eccedente.

 

Tra questi rientrano:

·         Buoni acquisto e buoni carburante

·         Generi in natura prodotti dall’azienda

·         Auto in uso promiscuo

·         Alloggio concesso e pagato dall’azienda

·         Telefono e pc aziendale in uso promiscuo

·         Interessi agevolati su prestiti aziendali

 

In particolare per quanto riguarda l’utilizzo dell’automobile dobbiamo fare due distinzioni:

è Auto per uso aziendale: la concessione non costituisce fringe benefit, il costo è completamente a carico della ditta

è Auto ad uso promiscuo (privato e lavorativo): il fringe benefit in questo caso si calcola a seconda dei seguenti criteri:

o   Auto immatricolate e concesse ante 30/06/2020: il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico indicato dalle tabelle ACI

o   Auto immatricolate e concesse post 30/06/2020: percentuale del valore stabilito dalle tabelle ACI, individuata in base al tasso di inquinamento.

·         25% per veicoli con emissioni CO2 inferiori a 60 g/Km;

·         30% per veicoli con emissioni CO2 tra 61 e 160 g/Km;

·         50% per veicoli con emissioni CO2 tra 161 e 190 g/Km;

·         60% per veicoli con emissioni CO2 superiori a 190 g/Km.

o   Auto immatricolate ante 30/06/2020 ma concesse post 30/06/2020: deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’auto scorporando l’utilizzo nell’interesse del datore.

 

Per informazioni su altri fringe benefit si prega di inviare una mail a info@studiogambalonga.it

 

NORMATIVA 2024:

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto, per il solo 2024, come limite esente da imposte e contributi previdenziali:

·         2.000 € per i dipendenti con figli a carico

·         1.000 € per i dipendenti senza figli

Soltanto per l’anno 2024 si prevede che per tutti i dipendenti l'applicazione dell'esenzione potrà riguardare anche i rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica ed i rimborsi di spese per affitto o per interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.

 

 

PREMIO DI RISULTATO

 

I premi di produzione (anche denominati premi di risultato) hanno come scopo quello di ridistribuire parte di ricchezza prodotta dall’azienda facendo sentire il lavoratore più partecipe al miglioramento dell’attività aziendale.

Dopo l’introduzione di alcune misure temporanee con l’articolo 1 commi 182-190 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state previste delle misure fiscali agevolate per le retribuzioni premiali.

Successivamente sono state introdotte due fondamentali circolari dell’Agenzia dell’Entrate:

•             Circolare n. 28/E del 15/06/2016

•             Circolare n. 5/E del 29/03/2018

L’obiettivo del legislatore è sia quello di ridurre l’onere fiscale gravante sia sul dipendente che sul datore di lavoro, e dare rilevanza alla contrattazione aziendale o territoriale (tale sistema di tassazione agevolata si applica anche alla partecipazione agli utili dell’impresa).

 

La corresponsione di questi premi è di ammontare variabile ed è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri predefiniti e oggettivi, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

I criteri di misurazione e verifica degli incrementi possono consistere ad esempio nell’aumento della produzione, riduzione dei tempi di consegna, aumento del fatturato, a seconda della volontà ed esigenze dell’azienda, a patto che il raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Il premio può avere importo variabile o fisso e anche differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale, a patto che sia legato al raggiungimento di un certo obbiettivo predeterminato e verificato e misurabile oggettivamente.

La condizione per la detassazione è il superamento di almeno uno degli obiettivi determinati, in caso contrario lo si può erogare lo stesso ma non sarà detassato.

 

Lavoratori beneficiari

Tali premi, erogati nel massimo di € 3.000 annui, sono sottoposti ad imposta sostitutiva Irpef pari al 10% (5% per quelli erogati nel 2023 e 2024) a condizione che:

·         Sia percettore di reddito da lavoro subordinato

·         Soggetto in assenza di reddito

·         Il soggetto abbia avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente a quello di erogazione del premio. Tale reddito complessivo di 80.000 euro va calcolato:

ü  escludendo redditi soggetti a tassazione separata

ü  escludendo redditi diversi da lavoro dipendente (di cui art. 50 comma 1 lettera c bis del TUIR)

ü  considerando redditi di più rapporti di lavoro

ü  considerando eventuali pensioni ed assegni equiparati

ü  considerando le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impiegati all’estero, anche se tali somme non sono assoggettate a tassazione italiana. È il caso del dipendente che si trasferisce in italiana nel corso dell’anno 2024 e riceve dalla nuova azienda un premio di produttività. Si dovranno tenere conto delle retribuzioni acquisite nell’anno 2023 al di fuori del territorio italiano.

Alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che la misura richiede due tipologie di requisiti da parte del dipendente:

1)           requisito di natura qualitativa: corrisponde alla natura del reddito percepito;

2)           requisito di natura quantitativa: individuandone un limite.

 

Condizioni di accesso all’agevolazione

Per poter usufruire dell’imposta agevolata è inoltre necessario che l’erogazione del premio avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie (RSA RSU).

Per le aziende medio piccole che non possono sottoscrivere accordi aziendali in quanto prive di rappresentanze sindacali interne, CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno sottoscritto un Accordo quadro che individua uno schema di accordo territoriale utilizzabile da queste aziende per redigere l’accordo da inserire nel regolamento aziendale, con il quale possono prevedere e regolamentare l’erogazione dei premi di risultato.

Gli accordi devono essere depositati telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione sul sito Clic Lavoro (se non viene fatto, per usufruire dell’agevolazione basta che sia depositato al momento dell’erogazione del premio, ma viene comunque erogata una sanzione per tardiva presentazione).

Altro requisito idoneo all’utilizzo dell’agevolazione è che alla fine del periodo definito dall'accordo collettivo si possa misurare un incremento di almeno uno degli indicatori prescelti. La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale, ultrannuale.

 

Le somme detassate non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e quindi non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta e ai fini del calcolo del trattamento integrativa ecc.., ma rientrano per esempio nel calcolo ISEE.

 

Esempio pratico

Ai fini di rendere più evidente il risparmio dato dalla normativa, ipotizziamo il calcolo dell’importo netto che percepisce il dipendente a fronte del corrispettivo di un premio di risultato pari ad € 1.000,00 lordi:

 

Totale Premio lordo

1.000,00 €

Contributi INPS c/dipendente

92,00 €

Imponibile imposta sostitutiva

908,00 €

Aliquota imposta sostitutiva

5%

Tassazione IRPEF

45,40 €

Totale netto in busta

862,60 €

 

La conversione dei premi di risultato in welfare

E’ utile ricordare come la Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto il concetto di “welfare negoziale”, ovvero la possibilità di prevedere direttamente nell'accordo la conversione dei premi di risultato, quale facoltà del lavoratore, in servizi di welfare.

Se espressamente previsto nell’accordo aziendale o territoriale (e solo in questo caso altrimenti non sarebbe possibile), il lavoratore può sostituire il premio con le somme e i valori rientranti nel welfare, in modo tale da evitare l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.

La sostituzione può essere anche parziale, in questo caso la parte di premio non sostituita è assoggettata all’imposta sostitutiva.

La trasformazione dei beni e/o servizi dovrà essere effettuata secondo il principio del valore normale.

Nel caso in cui si converta l’importo previsto dal premio in somme versate ai fondi di previdenza complementare e alle casse di assistenza sanitaria integrative, questo non concorre al raggiungimento dei limiti previsti (pari rispettivamente a 5.164,57 euro e a 3.615,20 euro) al fine dell’esenzione da tasse e contributi.

Il contributo di solidarietà del 10% è dovuto dal datore di lavoro anche sulle somme versate ai fondi di previdenza complementare e alle casse di assistenza sanitaria integrative in sostituzione del premio di risultato detassabile.

 

Partecipazione agli utili

 

Il comma 182 della Legge di Stabilità 2016 prevede che il premio di risultato posso essere erogato anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Si tratta di parte degli utili netti risultati dal bilancio dell’impresa regolarmente approvato e pubblicato.

Qualora si prevede che il premio di risultato sia corrisposto sia sottoforma di utile che di premio, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva si dovrà guardare la somma dei due importi.


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