IL WELFARE AZIENDALE

  • 12 Aprile 2024
  • Approfondimenti

Il welfare aziendale è il sistema di politiche retributive che, tramite l’erogazione di beni e servizi, mira ad aumentare il benessere individuale dei lavoratori sia sotto il profilo economico che sociale.

Trattasi di somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa, ovvero un insieme di benefici e prestazioni erogati con l’intento di integrare la parte monetaria della retribuzione.

L’erogazione dei servizi welfare può essere realizzata secondo le disposizioni previste da:

-          Contratto o accordo (contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali)

-          Regolamento aziendale

-          Volontariamente

 

L’adozione di piani welfare è molto vantaggiosa per:

-          Miglioramento del clima aziendale

-          Diminuzione del turn over

-          Diminuzione assenteismo

-          Miglioramento immagine aziendale

-          Aumento del senso di appartenenza e del livello di soddisfazione

 

Il welfare può essere erogato sotto varie forme tra le quali anche specifiche modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (flessibilità dell’orario – es. smart. working); quella più comune è sotto forma di retribuzione non monetaria oppure una prestazione previdenziale o assistenziale sotto forma di erogazioni di beni in natura o prestazioni.                         

   

L’utilizzo di beni e servizi, per essere valido, deve essere offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, e non c’è la possibilità di convertire tali beni e servizi in denaro in caso di non utilizzo da parte del beneficiario.

Con il termine di “Categorie omogenee” si intendono le categorie previste dal Codice civile (dirigenti, impiegati, operai) e anche tutti i dipendenti che hanno una caratteristica oggettiva in comune (es. stesso livello, tutti coloro che svolgono il turno di notte, tutti i dipendenti con figli a carico). L’attribuzione ad un solo dipendente comporta la perdita del beneficio fiscale e contributivo.

 

I beni e/o prestazioni erogati al dipendente possono essere utilizzati anche dai familiari intesi come il coniuge (anche in caso di unioni civili), figli, genitori, generi e nuore, suocero/a, fratelli e sorelle. Non è rilevante la condizione di familiare fiscalmente a carico e la convivenza, salvo nel caso di erogazione di welfare sotto forma di abbonamenti al trasporto pubblico che possono essere utilizzati solo dai familiari purché fiscalmente a carico.

E’ possibile erogare welfare anche agli stagisti in quanto i loro redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai lavoratori somministrati e agli amministratori se più di uno (nel caso di amministratore unico questo non può esserne beneficiario).

 

Vantaggi fiscali e contributivi

Il vantaggio fiscale nell’utilizzo del Welfare è che esso è escluso dalla formazione del reddito da lavoro dipendente e dall’imponibile ai fini contributivi, nel rispetto del principio di onnicomprensività e armonizzazione della base imponibile previdenziale e fiscale. Tali valori non vengono pertanto assoggettati a contributi e imposte.

 

Per essere totalmente esenti sia dal punto di vista contributivo che fiscale, le opere e i servizi erogati devono avere specifiche finalità: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria.

I beni/prestazioni erogate sotto forma di welfare sono indicate dall’art. 51 del TUIR che elenca tutte le prestazioni escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, di seguito riportiamo alcune di queste:

 

 

Vi è la possibilità, inoltre, di maturare welfare a scaglioni per evitare che un dipendente spenda tutto ciò che gli viene messo a disposizione nei primi giorni dopo l’assunzione e poi si licenzi.

 

Entro quando bisogna erogare il welfare?

Al fine dell’erogazione del Welfare viene applicato il principio di “cassa allargata”, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta di interesse le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

 

Differenza tra welfare e fringe benefit

 

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO

Vengono erogati direttamente dal datore per raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi di proprietà o noleggiati; sono esclusi i servizi affidati a terzi.

ABBONAMENTI A TRASPORTO PUBBLICO

Il datore di lavoro può decidere di:

- erogare somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;

- rimborsare spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto di tali abbonamenti con idonea documentazione;

- acquistare direttamente l’abbonamento al trasporto pubblico.

Viene considerato welfare anche se la somma erogata non copre completamente il costo dell’abbonamento.

Può essere erogato anche per abbonamenti utilizzati dai familiari purché fiscalmente a carico.

OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI

 

Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza e culto.

I servizi di istruzione comprendono l’età prescolare ed i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, compresi i centri estivi ed invernali e le ludoteche. 

Possono essere erogati anche se utilizzati per familiari non fiscalmente a carico.

Possibile erogazione diretta o tramite terzi. 

SOMMINISTRAZIONE DI VITTO

 

Somministrazioni di vitto e mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.

Sono esenti fino all’importo giornaliero di 4 euro se i buoni sono cartacei e 8 euro se sono elettronici. La parte che eccede concorre interamente alla formazione del reddito.

SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARI E/O NON AUTOSUFFICIENTI

 

Sono utilizzate da lavoratori che hanno familiari anziani o non autosufficienti, anche non a carico.

Sono considerati “anziani” gli individui che hanno compiuti 75 anni, e “non autosufficienti” gli individui che hanno bisogno di sorveglianza continua e non svolgono in autonomia funzioni di vita quotidiana.

Il servizio avviene tramite l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro oppure attraverso il rimborso monetario delle spese sostenute.

È richiesta l’esibizione di una certificazione medica che attesti i requisiti necessari.

Rientrano nel servizio le badanti, le case di riposo e l’assistenza domiciliare.

 

CONTRIBUTI E PREMI CONTRO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA E MALATTIE GRAVI

 

Deve trattarsi di contributi e premi versati per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza. In particolare deve trattarsi di polizze “long term care” o “dread disease”.

Long term care: polizze che assicurano periodi di lunga degenza che richiedono terapie di lungo corso nel caso di stato di non autosufficienza del dipendente.

Dread disease: polizze contro l’insorgenza di malattie particolarmente gravi.

La polizza può garantire prestazioni anche ai familiari del dipendente ma, in tal caso, l’importo non deve superare i 258,23 euro.

LIMITE DI 3.615,20 EURO

EROGAZIONI IN NATURA

 

Tutti i beni o servizi messi a disposizione dal datore ai propri dipendenti, esempio buoni spesa o carburanti.                        LIMITE DI 258,23 EURO.

FRINGE

WELFARE

al singolo dipendente – lavoratori e familiari art.12 TUIR

alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi

con accordo individuale tra datore e lavoratore

mediante accordo/contratto collettivo, regolamento interno o atto unilaterale

se di importo inferiore a 258,23 euro non concorrono a formare il reddito

non rappresenta retribuzione imponibile dal punto di vista fiscale e previdenziale

rientra nella retribuzione utile al calcolo TFR

non rientrano nella retribuzione utile ai fini TFR

natura retributiva

forma di integrazione non monetaria della retribuzione

 

 

Le fasi per predisporre un piano Welfare sono:

·         Definire i destinatari: generalità o categorie omogenee. In questo ultimo caso è necessario precisare le caratteristiche delle categorie individuate e vi è inoltre la possibilità per il datore di lavoro di creare delle sottocategorie in relazione all’importo da erogare. Esempio à categoria omogenea impiegati -> tra questi vi è erogato solamente se hanno maturato cinque anni di anzianità di servizio;

·         Decidere che piattaforma welfare utilizzare;

·         Definire l’importo del welfare ;

·         Possibilità di inserire una “clausola di salvaguardia” con cui subordinare l’erogazione al raggiungimento di un determinato obiettivo (es. determinato fatturato);

·         Definire entro quando è possibile utilizzare il credito e comunicare che se tale credito non sarà utilizzato verrà per esempio perso o devoluto in beneficenza;

·         Indicare dove è possibile utilizzare le somme. È consigliato effettuare un’indagine sulle preferenze dei dipendenti per evitare il rischio di inutilizzo del welfare messo a disposizione in quanto i lavoratori non sono interessati ai servizi individuati dall’azienda;

·         Previsione di un documento di sintesi che indichi le somme erogate e i relativi beneficiari (compresi eventuali familiari del dipendente);

·         Frase che sottolinei il vincolo negoziale assunto dal datore di lavoro e la relativa durata.

 

 

IL REGOLAMENTO

 

Non esiste una definizione normativa puntuale del regolamento aziendale, il cui fondamento può essere desunto da norme di matrice codicistica, ovvero l’insieme di disposizioni positive che incarnano e racchiudono i valori aziendali e le modalità comportamentali da adottare nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa in senso generale, consentendo una diffusione univoca e contemporanea della volontà datoriale. (esempio: tempistiche di accesso nei locali aziendali, custodia delle attrezzature aziendali necessarie per la prestazione lavorativa, richiesta periodo ferie e permessi, e così via).

 

DIFFERENZA TRA REGOLAMENTO E CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO

 

Il regolamento è espressione della volontà unilaterale del datore di lavoro, non essendo infatti previsto il coinvolgimento di altre parti, e per questo deve rispettare quanto previsto dalle fonti normative superiori.

Il contratto di secondo livello, invece, prevede il coinvolgimento di almeno una parte collettiva. Esso inoltre può collocarsi in maniera complementare rispetto al CCNL, rispetto alle materie dallo stesso non regolate, o integrativa in materie rispetto alle quali il CCNL delega al contratto di secondo livello.

 

DIFFERENZA TRA REGOLAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

 

Il regolamento tendenzialmente ha una valenza positiva rispetto alle disposizioni impartite dal datore di lavoro. Esso può riepilogare le norme disciplinari ma non può sostituire il codice disciplinare. Può essere consegnato singolarmente i lavoratori interessati.

Il codice disciplinare deve tassativamente essere previsto in azienda al fine di consentire al datore di lavoro di esercitare legittimamente il potere disciplinare. Dovrà riepilogare le casistiche che rappresentano in genere delle infrazioni e le annesse sanzioni e contenere l’indicazione delle modalità di esecuzione del procedimento disciplinare.

Deve essere tassativamente affisso in azienda in un luogo accessibile a tutti e non è valida alcuna forma alternativa alla stessa ai fini dell’opponibilità della sua conoscenza.


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