Socio lavoratore ed estinzione del rapporto cooperativo

Socio lavoratore ed estinzione del rapporto cooperativo

  • 22 Marzo 2023
  • Pubblicazioni
Il tema delle tutele esperibili in fattispecie quale quella della cooperativa di lavoro si caratterizza dalla esistenza di un duplice rapporto, associativo e di lavoro e, quindi, dalla differenziazione dei relativi atti estintivi. Infatti, in tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, il Supremo consesso nomofilattico ha affermato che ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 8 della Legge n. 604/66, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore. L'importanza delle sentenze n. 27436/2017 e, quindi, dell'approdo delle SS.UU., può cogliersi dalle considerazioni che ne discendono, ovvero:

nelle cooperative regolate dalla Legge 142/2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore;
è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti che determina la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore;
alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce e, quindi, lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni;
la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la sola tutela restitutoria;
la invalidazione della delibera di esclusione ha, invece, un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro ripetendosi in tal modo la genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale;
tale tutela risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica. 
Quindi nelle cooperative regolate dalla Legge n. 142/2001, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale, ovvero la perdita della qualità di socio comporta la cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, la mancata impugnazione della delibera di esclusione preclude la sola tutela restitutoria, mentre la invalidazione della medesima delibera ha un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario che di quello lavorativo. Tale tutela risulta, quindi, del tutto estranea ed autonoma rispetto a quella di natura reale prevista dall'art. 18 St. Lav. Detto in altri termini, in tema di socio lavoratore in cooperative, la cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore. L'effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall'esclusione dalla cooperativa a norma del II comma dell'art. 5 della Legge n. 142/2001 impedisce senz'altro, in mancanza d'impugnazione della delibera che l'abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore.